L’incentivo, sotto forma di credito d’imposta, è finalizzato alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano nazionale impresa 4.0. La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), ai commi da 210 a 217 dell’art. 1, proroga a tutto il 2020 il “credito d’imposta formazione 4.0”, rimodulando i limiti massimi annuali dell’incentivo, ed eliminando l’obbligo di disciplinare lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Non modificando il limite di spesa massimo previsto annualmente, la misura del credito d’imposta è stata aumentata al 60 per cento delle spese ammissibili, qualora i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Il bonus formazione 4.0, originariamente disciplinato dall’art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), prevede una dote di 150 milioni di euro. L’incentivo, sotto forma di credito d’imposta, è finalizzato alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano nazionale impresa 4.0, quali:
  • big data e analisi dei dati;
  • cloud, fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.
Le disposizioni applicative del credito d’imposta sono state emanate con il D.M. del MISE 4 maggio 2018. Spese ammissibili Si considerano ammissibili, per beneficiare del credito d’imposta, le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione previste dalla norma, limitatamente al costo aziendale riferito, rispettivamente, alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A alla legge n. 205/2017 (vendita, marketing, informatica tecniche e/o tecnologie di produzione) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.