L’incentivo, sotto forma di credito d’imposta, è finalizzato alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano nazionale impresa 4.0.
La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), ai commi da 210 a 217 dell’art. 1, proroga a tutto il 2020 il “credito d’imposta formazione 4.0”, rimodulando i limiti massimi annuali dell’incentivo, ed eliminando l’obbligo di disciplinare lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Non modificando il limite di spesa massimo previsto annualmente, la misura del credito d’imposta è stata aumentata al 60 per cento delle spese ammissibili, qualora i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Il bonus formazione 4.0, originariamente disciplinato dall’art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), prevede una dote di 150 milioni di euro. L’incentivo, sotto forma di credito d’imposta, è finalizzato alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano nazionale impresa 4.0, quali:
- big data e analisi dei dati;
- cloud, fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.